Trattato

Art. 21

Entrata in vigore, modifica e cessazione

In vigore dal 10 ott 2015
Entrata in vigore, modifica e cessazione 1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Il presente trattato può essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entra in vigore in conformità con la procedura prescritta al punto 1 del presente articolo ed è parte del presente Trattato. 3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. Il Trattato cesserà di avere efficacia il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure iniziate prima della cessazione medesima. 4. Il presente Trattato si applica ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore anche se i relativi reati sono commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. In fede di ciò, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati a tale effetto dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. Fatto a Roma, il giorno 7 del mese di ottobre dell'anno 2010 in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo in lingua inglese. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Popolare Cinese (Firma) (Firma) Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161#art-t-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo