Trattato
Art. 18
Spese
In vigore dal 10 ott 2015
Spese
1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese;
2. Lo Stato Richiesto provvede alle spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché alle spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell';
3. Lo Stato Richiedente provvede alle spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-24;161#art-t-18