Trattato

Art. 18

Spese

In vigore dal 10 ott 2015
Spese 1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese; 2. Lo Stato Richiesto provvede alle spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché alle spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'; 3. Lo Stato Richiedente provvede alle spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161#art-t-18

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Spese (Art. 18 Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo