Trattato

Art. 12

Consegna differita e consegna temporanea

In vigore dal 10 ott 2015
Consegna differita e consegna temporanea 1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento. 2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, nella misura consentita dalla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Il periodo di tale detenzione è calcolato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161#art-t-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo