Trattato

Art. 10

Decisione sulla richiesta di estradizione

In vigore dal 10 ott 2015
Decisione sulla richiesta di estradizione 1. Lo Stato Richiesto decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno e informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione. 2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati allo Stato Richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161#art-t-10

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