Trattato

Art. 5

Rifiuto dell'estradizione del cittadino

In vigore dal 10 ott 2015
Rifiuto dell'estradizione del cittadino 1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei suoi cittadini. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della sua legge interna. A tale scopo lo Stato Richiedente deve fornire allo Stato Richiesto le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 3. Lo Stato Richiesto comunicherà prontamente allo Stato Richiedente l'esito della domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161#art-t-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo