Trattato
Art. 1
Obbligo di estradare
In vigore dal 10 ott 2015
Trattato di estradizione
tra
la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese
La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese (di seguito denominate «le Parti Contraenti»),
Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio
Hanno deciso di stipulare il presente Trattato e hanno convenuto quanto segue:
Obbligo di estradare
Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda, dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano sul proprio territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dare corso ad un procedimento penale o eseguire una condanna alla reclusione inflitta a loro carico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-24;161#art-t-1