Trattato

Art. 1

Obbligo di estradare

In vigore dal 10 ott 2015
Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese (di seguito denominate «le Parti Contraenti»), Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio Hanno deciso di stipulare il presente Trattato e hanno convenuto quanto segue: Obbligo di estradare Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda, dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano sul proprio territorio e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dare corso ad un procedimento penale o eseguire una condanna alla reclusione inflitta a loro carico.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161#art-t-1

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