Art. 17 · Notifica del risultato
Trattato

Art. 17

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Notifica del risultato

In vigore dal 10 ott 2015
Notifica del risultato Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce prontamente allo Stato Richiesto informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-24;161#art-t-17