Accordo›Capo 5›Sez. 1
Art. 131
Regolamentazione interna
In vigore dal 11 ago 2015
Regolamentazione interna
1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascuna delle parti garantisce che tutte le misure di applicazione generale di cui al presente titolo siano gestite in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.
2. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per lo stabilimento per i quali sia stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti di una parte informano il richiedente, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne, della decisione riguardante tale domanda. Le autorità competenti della parte forniscono sollecitamente al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della sua domanda.
3. Ciascuna delle parti mantiene o istituisce procedure o organi giurisdizionali, arbitrali o amministrativi che, su richiesta dell'investitore o del prestatore di servizi interessato, provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organismo preposto alla decisione amministrativa in questione, le parti garantiscono che la procedura adottata consenta comunque un riesame obiettivo e imparziale.
4. Al termine delle necessarie consultazioni tra le parti, il presente articolo è, se del caso, modificato per incorporare nel presente titolo i risultati dei negoziati realizzati conformemente all'articolo VI, paragrafo 4, del GATS o i risultati di negoziati simili realizzati in altri forum multilaterali cui partecipano le parti, dal momento in cui gli impegni derivanti entrano in vigore.
5. In attesa che vengano conclusi i negoziati conformemente all'articolo VI, paragrafo 4, del GATS, di cui al paragrafo 4, nessuna delle parti impone obblighi in materia di licenze e requisiti, procedure e norme tecniche che annullino o compromettano i suoi impegni specifici in una maniera:
a) non conforme ai criteri definiti all'articolo VI, paragrafo 4, lettere a), b), c), del GATS; e
b) difficilmente prevedibile da tale parte al momento dell'assunzione degli impegni specifici.
6. Nel determinare se una parte soddisfi gli obblighi previsti al paragrafo 5 si tiene conto delle norme internazionali delle organizzazioni internazionali pertinenti40 applicate da tale parte.
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40 Il termine "organizzazioni internazionali pertinenti" si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organismi pertinenti delle parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-131