AccordoSez. 3

Art. 135

Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settoredei servizi postali e di corriere

In vigore dal 11 ago 2015
Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settoredei servizi postali e di corriere Conformemente alle disposizioni del titolo VIII (Concorrenza), ciascuna delle parti introduce o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi postali e di corriere di cui trattasi.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-135

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Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settoredei servizi postali e di corriere (Art. 135 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo