AccordoCapo 4

Art. 128

Visitatori di breve durata per motivi professionali

In vigore dal 11 ago 2015
Visitatori di breve durata per motivi professionali 1. Le parti si adoperano per agevolare, nel rispetto della rispettiva legislazione, l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel loro territorio di visitatori di breve durata per motivi professionali chiamati a svolgere le seguenti attività39: a) ricerca e progettazione: ricercatori tecnici, scientifici e statistici per conto di una società stabilita nel territorio di un'altra parte; b) ricerche di mercato: personale che svolge analisi o ricerche, anche di mercato, per conto di una società stabilita nel territorio di un'altra parte; c) fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera per la promozione della società per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi; e d) personale turistico (rappresentanti di alberghi, agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche o operatori turistici) che assiste o partecipa a convegni, fiere o saloni turistici o che guida un viaggio organizzato iniziato nel territorio di un'altra parte; purchè tali visitatori di breve durata: a) non procedano alla vendita delle loro merci o dei loro servizi al pubblico nè forniscano direttamente merci o servizi; b) non ricevano per sè compensi da una fonte situata nell'Unione europea o in un paese andino firmatario in cui soggiornano temporaneamente; e c) non prestino servizi nel quadro di un contratto concluso tra un consumatore dell'Unione europea o di un paese andino firmatario e una persona giuridica priva di presenza commerciale nell'Unione europea o in un paese andino firmatario in cui essi soggiornano temporaneamente. 2. L'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio di una parte di visitatori di breve durata di un'altra parte, se autorizzati, hanno una durata massima di novanta giorni nell'arco di dodici mesi. -------- 39 Le attività di cui alle lettere c) e d) sono unicamente applicabili tra la Colombia e la parte UE.
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Visitatori di breve durata per motivi professionali (Art. 128 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo