Accordo›Capo 4
Art. 125
Venditori di servizi alle imprese
In vigore dal 11 ago 2015
Venditori di servizi alle imprese
Nei settori oggetto di impegni a norma del capo 2 (Stabilimento) o del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le riserve di cui all'allegato VII (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) e all'allegato VIII (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), ciascuna delle parti consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-125