AccordoCapo 4

Art. 125

Venditori di servizi alle imprese

In vigore dal 11 ago 2015
Venditori di servizi alle imprese Nei settori oggetto di impegni a norma del capo 2 (Stabilimento) o del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le riserve di cui all'allegato VII (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento) e all'allegato VIII (Elenchi degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi), ciascuna delle parti consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-125

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Venditori di servizi alle imprese (Art. 125 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo