Accordo›Capo 4
Art. 127
Professionisti indipendenti
In vigore dal 11 ago 2015
Professionisti indipendenti
1. Le parti confermano i rispettivi diritti ed obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di professionisti indipendenti.
2. La Colombia e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di professionisti indipendenti rispettivamente della parte UE e della Colombia alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori:
a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (nel caso della parte UE, il diritto dell'UE non è considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero);
b) servizi di architettura;
c) servizi di ingegneria;
d) servizi integrati di ingegneria;
e) servizi informatici e servizi correlati;
f) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
g) servizi di consulenza gestionale;
h) servizi connessi alla consulenza gestionale;
i) servizi di traduzione e interpretariato; e
j) servizi specializzati di tecnologia, ingegneria, marketing e vendita per il settore automobilistico.
3. Il Perù e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di professionisti indipendenti rispettivamente della parte UE e del Perù alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori:
a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (nel caso della parte UE, il diritto dell'UE non è considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero);
b) servizi di architettura;
c) servizi di ingegneria;
d) servizi integrati di ingegneria;
e) servizi informatici e servizi correlati;
f) ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
g) servizi di consulenza gestionale; e
h) servizi connessi alla consulenza gestionale.
4. Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni:
a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti in un'altra parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi;
b) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte in questione, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;
c) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono possedere:
i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente38; e
ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle prescrizioni della parte in cui avviene la prestazione del servizio;
d) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;
e) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato; e
f) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessità economica, quali specificate nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali).
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38 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con il titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-127