AccordoCapo 4

Art. 126

Prestatori di servizi contrattuali

In vigore dal 11 ago 2015
Prestatori di servizi contrattuali 1. Le parti confermano i rispettivi diritti ed obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di prestatori di servizi contrattuali. 2. La Colombia e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di prestatori di servizi contrattuali rispettivamente della parte UE e della Colombia alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori: a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero; nel caso della parte UE, il diritto dell'Unione europea (in prosieguo: "diritto dell'UE") non è considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero; b) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili; c) servizi di consulenza fiscale; d) servizi di architettura; e) servizi di urbanistica e di assetto territoriale; f) servizi di ingegneria; g) servizi integrati di ingegneria; h) servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; i) servizi veterinari; j) servizi ostetrici; k) servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico; l) servizi informatici e servizi correlati; m) ricerche di mercato e sondaggi di opinione; n) servizi di consulenza gestionale; o) servizi connessi alla consulenza gestionale; p) servizi di progettazione; q) ingegneria chimica, farmaceutica e fotochimica; r) servizi di tecnologia cosmetica; s) servizi specializzati di tecnologia, ingegneria, marketing e vendita per il settore automobilistico; t) servizi di design commerciale e di marketing per l'industria tessile della moda, dell'abbigliamento, delle calzature e degli articoli collegati; e u) manutenzione e riparazione di attrezzature, comprese quelle da trasporto, in particolare nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione. 3. Il Perù e la parte UE consentono la prestazione di servizi nei rispettivi territori, mediante la presenza di persone fisiche, da parte di prestatori di servizi contrattuali rispettivamente della parte UE e del Perù alle condizioni precisate nel paragrafo 4 e nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) per ciascuno dei seguenti settori: a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (nel caso della parte UE, il diritto dell'UE non è considerato diritto internazionale pubblico o diritto straniero); b) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili; c) servizi di consulenza fiscale; d) servizi di architettura; e) servizi di urbanistica e di assetto territoriale; f) servizi di ingegneria; g) servizi integrati di ingegneria; h) servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; i) servizi veterinari; j) servizi ostetrici; k) servizi informatici e servizi correlati; 1) ricerche di mercato e sondaggi di opinione; m) servizi di consulenza gestionale; e n) servizi connessi alla consulenza gestionale. 4. Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni: a) le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi; b) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono avere già offerto tali servizi, in qualità di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nel territorio dell'altra parte in questione; inoltre, alla data di presentazione della domanda di ingresso nel territorio di una parte, una persona fisica deve possedere un'esperienza professionale36 almeno triennale nel settore di attività oggetto del contratto; c) le persone fisiche che entrano nel territorio di un'altra parte devono possedere: i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente37; e ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle prescrizioni della parte in cui avviene la prestazione del servizio; d) durante il soggiorno nel territorio di un'altra parte le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi, compensi diversi da quelli loro erogati dalla persona giuridica presso cui sono impiegati; e) l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; f) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato; g) il numero delle persone previste dal contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, stabilito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni della parte in cui il servizio viene prestato; h) altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessità economica, quali specificate nell'appendice 2 dell'allegato IX (Riserve relative alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali). -------- 36 Ai fini della presente lettera per "esperienza professionale" si intende quella ottenuta dopo il compimento della maggiore età. 37 Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con il titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-126

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Prestatori di servizi contrattuali (Art. 126 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo