Accordo›Capo 5›Sez. 1
Art. 129
Reciproco riconoscimento
In vigore dal 11 ago 2015
Reciproco riconoscimento
1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista, per il settore di attività interessato, nel territorio in cui il servizio viene prestato.
2. Le parti incoraggiano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul reciproco riconoscimento e a presentarle al comitato per il commercio per consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attività e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali.
3. Il comitato per il commercio, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo.
4. Qualora una raccomandazione sia stata giudicata compatibile con il presente accordo dal comitato per il commercio conformemente al paragrafo 3 e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle parti risulti sufficiente, le parti negoziano, tramite le relative autorità competenti, un accordo sul reciproco riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione.
5. Gli accordi di cui al paragrafo 4 devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare all'articolo VII del GATS.
Storico versioni
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