Accordo›Capo 3
Art. 120
Trattamento nazionale
In vigore dal 11 ago 2015
Trattamento nazionale
1. Nei settori per i quali la Colombia ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la Colombia accorda ai servizi e ai prestatori di servizi della parte UE, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili.
2. Nei settori per i quali il Perù ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, il Perù accorda ai servizi e ai prestatori di servizi della parte UE, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato in circostanze simili ai propri servizi e prestatori di servizi30.
3. Nei settori per i quali la parte UE ha elencato impegni in materia di accesso al mercato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi) e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, la parte UE accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dei paesi andini firmatari, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili.
4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non vanno interpretati come un obbligo per una qualsiasi delle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori in questione sono stranieri.
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30 Per maggiore chiarezza, i diritti che possono derivare per i servizi e i prestatori di servizi della parte UE dagli obblighi del Perù a norma del GATS restano pienamente applicabili nel quadro dell'OMC, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del principio di "analoghi servizi o prestatori di servizi" di cui all'articolo XVII del GATS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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