AccordoCapo 3

Art. 119

Accesso al mercato

In vigore dal 11 ago 2015
Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle parti accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui all'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi). 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente precisato nell'allegato VIII (Elenco degli impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi): a) limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica; b) limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; e c) limitazioni del numero complessivo di operazioni di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica29. -------- 29 Il paragrafo 2, lettera c), non riguarda le misure adottate da una parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-119

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