AccordoCapo 3

Art. 118

Ambito di applicazione

In vigore dal 11 ago 2015
Ambito di applicazione Il presente capo si applica alle misure delle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori tranne i seguenti: a) servizi audiovisivi; b) il cabotaggio marittimo nazionale28; e c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili sono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e iv) i servizi di assistenza a terra e i servizi di gestione degli aeroporti. -------- 28 Fatto salvo l'ambito delle attività che possono entrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nello stesso paese andino firmatario o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-118

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