Accordo›Capo 3
Art. 118
41 / 337Ambito di applicazione
In vigore dal 11 ago 2015
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle misure delle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori tranne i seguenti:
a) servizi audiovisivi;
b) il cabotaggio marittimo nazionale28; e
c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili sono ritirati dal servizio;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
iv) i servizi di assistenza a terra e i servizi di gestione degli aeroporti.
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28 Fatto salvo l'ambito delle attività che possono entrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nello stesso paese andino firmatario o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
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