Art. 6
LEGGE 18 giugno 2015, n. 95
In vigore dal 8 lug 2015
Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonchè tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie
1. Le istituzioni finanziarie indicate all', comma 1, possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli .
2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e le informazioni necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati di cui agli da parte delle istituzioni finanziarie di cui all', comma 1, possono mettere a disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.
3. Con i decreti ministeriali di cui all', comma 2, sono stabiliti le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
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