Art. 8

LEGGE 18 giugno 2015, n. 95

In vigore dal 8 lug 2015
Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte 1. Le istituzioni finanziarie di cui all', comma 1, diverse da quelle di cui all', che corrispondono pagamenti di fonte statunitense di cui all', paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all' della presente legge a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo , paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo, comunicano all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione di tali pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui all' della presente legge. 2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono previste dal pertinente decreto ministeriale di cui all', comma 2.
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LEGGE 18 giugno 2015, n. 95 (Art. 8 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo