Art. 11

LEGGE 18 giugno 2015, n. 95

In vigore dal 8 lug 2015
Clausola di invarianza finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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