Art. 4
LEGGE 18 giugno 2015, n. 95
In vigore dal 8 lug 2015
Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate
1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonchè le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all', comma 7.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche di cui all', sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.
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