Art. 3

LEGGE 18 giugno 2015, n. 95

In vigore dal 8 lug 2015
Disposizioni di attuazione 1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all' e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonchè dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli della presente legge.
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LEGGE 18 giugno 2015, n. 95 (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo