Art. 3

Disposizioni di attuazione

In vigore dal 8 lug 2015 al 31 dic 2026
1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all' e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonché dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli della presente legge.

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;95#art-3

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