Art. 3
LEGGE 18 giugno 2015, n. 95
In vigore dal 8 lug 2015
Disposizioni di attuazione
1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all' e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonchè dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli della presente legge.
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