Art. 3
Disposizioni di attuazione
In vigore dal 8 lug 2015
1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all' e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonché dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli della presente legge.
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