Art. 3
3 / 12Disposizioni di attuazione
In vigore dal 8 lug 2015 al 31 dic 2026
1. Ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo di cui all' e da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonché dalle intese tecniche derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli della presente legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;95#art-3