Art. 2
LEGGE 18 giugno 2015, n. 95
In vigore dal 8 lug 2015
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all' della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' dell'Accordo stesso.
Storico versioni
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