Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecnicheTitolo V

Art. 6

Adozione di PTU

In vigore dal 29 nov 2014
Adozione di PTU § 1 La decisione in merito all'adozione di PTU o alla loro modifica incombe alla Commissione di esperti tecnici secondo la procedura prevista agli paragrafo 6 della Convenzione. Le decisioni entrano in vigore secondo l' paragrafi 3 e 4 della Convenzione. § 2 Una domanda di adozione o di modifica di PTU secondo il paragrafo 1 può essere presentata da: a) ogni Stato parte; b) ogni organizzazione regionale di cui all' lettera x) delle ATMF; c) ogni associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l'esistenza di PTU relative al materiale ferroviario è indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell'esercizio della loro attività.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-6-5

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Adozione di PTU (Art. 6 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo