Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche›Titolo V
Art. 6
233 / 268Adozione di PTU
In vigore dal 29 nov 2014
Adozione di PTU
§ 1 La decisione in merito all'adozione di PTU o alla loro modifica incombe alla Commissione di esperti tecnici secondo la procedura prevista agli paragrafo 6 della Convenzione. Le decisioni entrano in vigore secondo l' paragrafi 3 e 4 della Convenzione.
§ 2 Una domanda di adozione o di modifica di PTU secondo il paragrafo 1 può essere presentata da:
a) ogni Stato parte;
b) ogni organizzazione regionale di cui all' lettera x) delle ATMF;
c) ogni associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l'esistenza di PTU relative al materiale ferroviario è indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell'esercizio della loro attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-6-5