Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche›Titolo V
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 29 nov 2014
Definizioni
Ai fini delle presenti Regole uniformi, dei loro allegati e delle PTU, oltre ai termini definiti all' delle ATMF, si definiscono i termini seguenti:
a) «carrozza» designa un veicolo ferroviario non munito di mezzo di trazione che è destinato a trasportare viaggiatori; il termine include il bagagliaio che fa parte di un treno passeggeri;
b) «progetto in uno stadio di sviluppo avanzato» designa un progetto che ha raggiunto una fase di pianificazione/costruzione tale che qualsiasi modifica delle specifiche tecniche sarebbe inaccettabile per lo Stato parte interessato; un tale ostacolo può essere di natura legale, contrattuale, economica, finanziaria, sociale o ambientale e deve essere adeguatamente comprovato;
c) «sostituzione nell'ambito della manutenzione» designa una sostituzione di componenti con pezzi aventi identiche funzioni e prestazioni nell'ambito della manutenzione preventiva e correttiva;
d) «prescrizione tecnica» designa ogni regola, diversa da una norma tecnica, contenuta nelle PTU e relativa alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione, alla sicurezza o a una procedura concernente il materiale ferroviario;
e) «norma tecnica» designa una norma adottata su base volontaria da un organismo di normalizzazione internazionale riconosciuto secondo le procedure che gli sono proprie;
f) «veicolo di trazione» designa un veicolo ferroviario munito di mezzo di trazione;
g) «carro» designa un veicolo ferroviario non munito di mezzo di trazione che è destinato a trasportare merci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-2-5