Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura›Titolo V
Art. 22
Procedura di conciliazione
In vigore dal 29 nov 2014
Procedura di conciliazione
Le parti del contratto possono concordare procedure di conciliazione o fare appello al tribunale arbitrale previsto al Titolo V della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-22-3