Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura›Titolo V
Art. 24
Foro competente
In vigore dal 29 nov 2014
Foro competente
§1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri, designate di comune accordo dalle parti del contratto.
§2 Salvo diverso accordo tra le parti, la giurisdizione competente è quella dello Stato membro dove il gestore ha la sede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-24-3