Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastrutturaTitolo IV

Art. 21

Azioni contro il gestore o contro il trasportatore

In vigore dal 29 nov 2014
Azioni contro il gestore o contro il trasportatore §1 Ogni azione in responsabilità degli ausiliari del trasportatore contro il gestore per danni causati da quest'ultimo, a qualsiasi titolo, può essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti delle presenti Regole uniformi. §2 Ogni azione in responsabilità degli ausiliari del gestore contro il trasportatore per danni causati da quest'ultimo, a qualsiasi titolo, può essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti delle presenti Regole uniformi.
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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-21-3

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Azioni contro il gestore o contro il trasportatore (Art. 21 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo