Art. 21 · Azioni contro il gestore o contro il trasportatore
Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastrutturaTitolo IV

Art. 21

223 / 268

Azioni contro il gestore o contro il trasportatore

In vigore dal 29 nov 2014
Azioni contro il gestore o contro il trasportatore §1 Ogni azione in responsabilità degli ausiliari del trasportatore contro il gestore per danni causati da quest'ultimo, a qualsiasi titolo, può essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti delle presenti Regole uniformi. §2 Ogni azione in responsabilità degli ausiliari del gestore contro il trasportatore per danni causati da quest'ultimo, a qualsiasi titolo, può essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti delle presenti Regole uniformi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-21-3