Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura›Titolo III
Art. 17
Responsabilità in caso d'incidente nucleare
In vigore dal 29 nov 2014
Responsabilità in caso d'incidente nucleare
Il gestore ed il trasportatore sono esonerati dalla responsabilità che incombe loro ai sensi delle presenti Regole uniformi quando il danno è stato causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilità nel settore dell'energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o altra persona che lo sostituisce è responsabile di questo danno.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-17-3