Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche›Titolo V
Art. 5
Convalida di norme tecniche
In vigore dal 29 nov 2014
Convalida di norme tecniche
§ 1 La decisione in merito alla convalida di una norma tecnica o di parti di essa spetta alla Commissione di esperti tecnici secondo la procedura prevista agli paragrafo 6 della Convenzione. Le decisioni entrano in vigore secondo l' paragrafi 3 e 4 della Convenzione.
§ 2 Una domanda di convalida di una norma tecnica può essere presentata da:
a) ogni Stato parte;
b) ogni organizzazione regionale di cui all' lettera x) delle ATMF;
c) ogni organismo di normalizzazione nazionale o internazionale che si occupa della normalizzazione nell'ambito ferroviario; si tiene conto dell' paragrafo 2;
d) ogni associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l'esistenza di norme tecniche relative al materiale ferroviario è indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell'esercizio della loro attività.
§ 3 I riferimenti alle norme tecniche convalidate sono pubblicati dal Segretario generale sul sito Internet dell'Organizzazione. Dopo la pubblicazione dei riferimenti, l'applicazione delle norme tecniche ne fa presumere la conformità alle corrispondenti PTU.
§ 4 L'applicazione di norme tecniche convalidate avviene su base volontaria; tuttavia, una norma può essere resa obbligatoria, in tutto o in parte, attraverso disposizioni contenute in una PTU.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-5-5