Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche›Titolo V
Art. 7a
Valutazione delle conseguenze
In vigore dal 29 nov 2014
a
Valutazione delle conseguenze
§ 1 La Commissione di esperti tecnici adotta le sue decisioni dopo aver preso in considerazione le motivazioni e gli elementi giustificativi presentati dal richiedente.
§ 2 La valutazione indica l'impatto prevedibile per l'insieme degli Stati parti, dei gestori e degli altri attori interessati. Se la domanda ha un impatto su PTU diverse da quella a cui si riferisce direttamente, vanno prese in considerazione anche queste interfacce. § 3 Tutti gli organismi interessati partecipano alla valutazione fornendo a titolo gratuito i dati necessari, a condizione che questi non siano protetti dai diritti di proprietà intellettuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-11-21;174#art-ruc-7a