Art. 7a · Valutazione delle conseguenze
Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecnicheTitolo V

Art. 7a

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Valutazione delle conseguenze

In vigore dal 29 nov 2014
a Valutazione delle conseguenze § 1 La Commissione di esperti tecnici adotta le sue decisioni dopo aver preso in considerazione le motivazioni e gli elementi giustificativi presentati dal richiedente. § 2 La valutazione indica l'impatto prevedibile per l'insieme degli Stati parti, dei gestori e degli altri attori interessati. Se la domanda ha un impatto su PTU diverse da quella a cui si riferisce direttamente, vanno prese in considerazione anche queste interfacce. § 3 Tutti gli organismi interessati partecipano alla valutazione fornendo a titolo gratuito i dati necessari, a condizione che questi non siano protetti dai diritti di proprietà intellettuale.
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