Art. 22

Commissione paritetica

In vigore dal 1 feb 2013
1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all' e dell'aliquota IRPEF di cui all', ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'UII.
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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;246#art-22

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