Art. 26
Emittenti radiotelevisive
In vigore dal 1 feb 2013
1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dall'UII o da enti facenti parte della confessione dell'UII, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-12-31;246#art-26