Art. 27

Norme di attuazione

In vigore dal 1 feb 2013
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UII e avviano, se richieste, opportune consultazioni.
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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;246#art-27

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