Art. 27
27 / 30Norme di attuazione
In vigore dal 1 feb 2013
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UII e avviano, se richieste, opportune consultazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-12-31;246#art-27