Art. 19
Pubblicazioni
In vigore dal 1 feb 2013
1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UII, degli organismi da essa rappresentati, effettuate all'interno o all'ingresso dei luoghi di culto di cui all' e delle loro pertinenze, nonché la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione nè ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-12-31;246#art-19