Art. 16

Regime tributario dell'UII

In vigore dal 1 feb 2013
1. Agli effetti tributari, l'UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione. 2. L'UII e gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attività diverse da quella di religione o di culto; tali attività sono soggette alle leggi dello Stato che le concernono ed al regime tributario previsto per le stesse.
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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;246#art-16

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