Art. 11

Attività di religione o di culto

In vigore dal 1 feb 2013
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto, quelle dirette alle pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni religiose, alle cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri - Veda, Purana, Agama, Itihasa, Sastra -, all'assistenza spirituale, ai ritiri spirituali, alla formazione monastica e laica dei ministri di culto; b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o comunque aventi scopo di lucro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;246#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo