Art. 12
Riconoscimento degli enti
In vigore dal 1 feb 2013
1. Ferma restando la personalità giuridica dell'UII, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, il riconoscimento della personalità giuridica ad altri centri ed organismi religiosi, l'unificazione e l'estinzione di quelli esistenti sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, su domanda del legale rappresentante del centro o organismo dell'UII.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-12-31;246#art-12