Art. 17

Tutela degli edifici di culto

In vigore dal 1 feb 2013
1. Gli edifici aperti al culto pubblico induista, di cui l'UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, previo accordo con l'UII. 2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1 senza averne dato previo avviso ed aver preso accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui appartiene l'edificio.
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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;246#art-17

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