Art. 18
Tutela dei beni culturali
In vigore dal 1 feb 2013
1. La Repubblica e l'UII si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali facenti parte del patrimonio dell'UII e degli organismi da essa rappresentati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-12-31;246#art-18