Art. 7
AbrogatoScuole ed istituti di educazione
In vigore dal 1 feb 2013 al 26 mag 2026
1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-12-31;246#art-7