Art. 7
In vigore dal 27 mag 2026
Scuole ed istituti di educazione
1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
1-bis.
((Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana))
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-12-31;246#art-7