Art. 3
Libertà religiosa
In vigore dal 1 feb 2013
1. La Repubblica riconosce all'UII e agli organismi da essa rappresentati la piena libertà di svolgere la loro missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
2. È garantita all'UII, agli organismi da essa rappresentati e a coloro che ne fanno parte la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
3. È riconosciuto all'UII e ai suoi appartenenti il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-12-31;246#art-3