Art. 1

Rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha

In vigore dal 1 feb 2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha 1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.
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Rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (Art. 1 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.) — Testo vigente | Portale Normativo