Art. 1
Rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha
In vigore dal 1 feb 2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha
1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-12-31;246#art-1