Convenzione
Art. 24
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 15 gen 2013
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Mongolia, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Mongolia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Mongolia:
Se un residente della Mongolia ritrae redditi o possiede un patrimonio che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Mongolia deve accordare: (a) una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;
(b) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia.
In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolata prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, sugli interessi e sui canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per un periodo di tempo limitato in virtù della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede:
(a) il 5% dell'ammontare lordo dei dividendi di cui al paragrafo 2, lettera a) dell';
(b) il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi di cui al paragrafo 2, lettera b) dell';
(c) il 10% dell'ammontare lordo degli interessi di cui all';
(d) il 5% dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-11-30;241#art-c-24